(...) 1. Il 30 aprile 2024 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea e sono entrati in vigore, in esito a un lungo e
travagliato processo, i testi dei tre atti che normalmente sono richiamati, nel loro insieme, come il “nuovo Patto di stabilità e crescita”.
Non è certo questa la sede per analizzare i contenuti di tali atti, né per valutarli, in rapporto alla proposta formulata dalla Commissione, o alla precedente versione del medesimo Patto che, finita la sospensione decisa per la pandemia, sarebbero diventati nuovamente applicabili in modo sostanzialmente automatico – in assenza di adeguato consenso su ulteriori proroghe della sospensione – ove tale riforma non fosse stata tempestivamente approvata (cfr. Bartolucci; Francescangeli e Gioia). Qui ci si sofferma piuttosto su quali siano gli effetti di tale riforma sull’ordinamento italiano: a partire dalle norme costituzionali, come riscritte nel 2012, dalla legge “organica” che vi ha dato immediata attuazione, per poi arrivare alla legge sulle procedure di finanza pubblica e agli stessi regolamenti parlamentari.
Ci si è in particolare domandati, ed è invero piuttosto naturale farlo, se i nuovi atti normativi richiedano – o quanto meno suggeriscano – una modifica della carta costituzionale italiana, e in particolare delle norme dedicate ai principi e ai procedimenti di finanza pubblica (cfr. Forte). In effetti, alcuni argomenti che spingono in questa direzione ci sarebbero, alla luce della strettissima connessione che lega gli uni e gli altri alla disciplina dettata in proposito dall’Unione europea. E ciò con riferimento tanto al primo, quanto al secondo comma dell’art. 81 Cost. (...)
Non è certo questa la sede per analizzare i contenuti di tali atti, né per valutarli, in rapporto alla proposta formulata dalla Commissione, o alla precedente versione del medesimo Patto che, finita la sospensione decisa per la pandemia, sarebbero diventati nuovamente applicabili in modo sostanzialmente automatico – in assenza di adeguato consenso su ulteriori proroghe della sospensione – ove tale riforma non fosse stata tempestivamente approvata (cfr. Bartolucci; Francescangeli e Gioia). Qui ci si sofferma piuttosto su quali siano gli effetti di tale riforma sull’ordinamento italiano: a partire dalle norme costituzionali, come riscritte nel 2012, dalla legge “organica” che vi ha dato immediata attuazione, per poi arrivare alla legge sulle procedure di finanza pubblica e agli stessi regolamenti parlamentari.
Ci si è in particolare domandati, ed è invero piuttosto naturale farlo, se i nuovi atti normativi richiedano – o quanto meno suggeriscano – una modifica della carta costituzionale italiana, e in particolare delle norme dedicate ai principi e ai procedimenti di finanza pubblica (cfr. Forte). In effetti, alcuni argomenti che spingono in questa direzione ci sarebbero, alla luce della strettissima connessione che lega gli uni e gli altri alla disciplina dettata in proposito dall’Unione europea. E ciò con riferimento tanto al primo, quanto al secondo comma dell’art. 81 Cost. (...)
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