martedì 12 gennaio 2010

Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi

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"- Diritto tributario, diritto dei contratti e delle obbligazioni:
AGENZIA ENTRATE:
DISCIPLINA IVA DEL LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

L'Agenzia delle Entrate chiarisce la portata delle novità sul luogo delle prestazioni di servizi, applicabili dal 1° gennaio 2010 a seguito delle modifiche introdotte dalla Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008. L'Agenzia ha ricordato che il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto all'esame preliminare del Decreto Legislativo concernente la "Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie". Posto che alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi risultano sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella direttiva che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i dettami dell'IVA e con un coerente funzionamento del mercato interno, che potrebbero emergere qualora dal 1° gennaio 2010 in Italia si continuassero ad applicare le previgenti norme.

In generale, "a decorrere dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall'articolo 44 della Direttiva IVA). ... Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall'articolo 45 della Direttiva IVA)".

(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, Circolare 31 dicembre 2009, n.58/E: Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi - Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008)."

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