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"- Diritto dei contratti e delle obbligazioni, diritto comunitario, diritto processuale civile:
PARLAMENTO E CONSIGLIO UE:
REGOLAMENTO LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI (ROMA I)
È applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 17 giugno 2008 n.593 (Roma I), obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale, in circostanze che comportino un conflitto di leggi.
Il Regolamento ribadisce l'autonomia contrattuale: "Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso". Tuttavia, "Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente". Quest'ultima disposizione è evidentemente dettata per evitare che le parti di un contratto cerchino di sottrarsi all'applicazione di norme del proprio ordinamento (ad esempio in materia di diritto del lavoro), dichiarando applicabili quelle di un altro ordinamento giudicate più favorevoli.
In mancanza di scelta delle parti, fatta eccezione per i contratti di trasporto, conclusi dai consumatori, di assicurazione e individuali di lavoro, "la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è situato;
d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale;
f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale".
Come si vede si è cercato di tipizzare alcuni modelli principali che effettivamente coprono la maggior parte delle ipotesi. La novità rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di Roma del 1980 risiede proprio nella individuazione di casi specifici quali il contratto di distribuzione e di franchising. Qualora il contratto non possa essere classificato tra i suddetti tipi o i suoi elementi lo facciano rientrare nell'ambito di più di uno dei tipi specificati, il contratto sarà disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.
È bene precisare quale sia l'ambito di applicazione del Regolamento. In particolare, si stabilisce che la legge applicabile al contratto disciplina a) la sua interpretazione; b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche; d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze; e) le conseguenze della nullità del contratto.
Quanto al consenso ed alla validità sostanziale del contratto, si stabilisce che "L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi. / Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1".
Infine, ricordiamo che il Regolamento del Parlamento e del Consiglio dell'11 luglio 2007 n.864 (Roma II), applicabile dall'11 gennaio 2009, disciplina la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Per completezza, è opportuno ricordare che questo Regolamento stabilisce che "La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso".
(Parlamento UE e Consiglio UE, Regolamento 17 giugno 2008, 593: Regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I))."
PARLAMENTO E CONSIGLIO UE:
REGOLAMENTO LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI (ROMA I)
È applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 17 giugno 2008 n.593 (Roma I), obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale, in circostanze che comportino un conflitto di leggi.
Il Regolamento ribadisce l'autonomia contrattuale: "Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso". Tuttavia, "Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente". Quest'ultima disposizione è evidentemente dettata per evitare che le parti di un contratto cerchino di sottrarsi all'applicazione di norme del proprio ordinamento (ad esempio in materia di diritto del lavoro), dichiarando applicabili quelle di un altro ordinamento giudicate più favorevoli.
In mancanza di scelta delle parti, fatta eccezione per i contratti di trasporto, conclusi dai consumatori, di assicurazione e individuali di lavoro, "la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è situato;
d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale;
f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale".
Come si vede si è cercato di tipizzare alcuni modelli principali che effettivamente coprono la maggior parte delle ipotesi. La novità rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di Roma del 1980 risiede proprio nella individuazione di casi specifici quali il contratto di distribuzione e di franchising. Qualora il contratto non possa essere classificato tra i suddetti tipi o i suoi elementi lo facciano rientrare nell'ambito di più di uno dei tipi specificati, il contratto sarà disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.
È bene precisare quale sia l'ambito di applicazione del Regolamento. In particolare, si stabilisce che la legge applicabile al contratto disciplina a) la sua interpretazione; b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche; d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze; e) le conseguenze della nullità del contratto.
Quanto al consenso ed alla validità sostanziale del contratto, si stabilisce che "L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi. / Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1".
Infine, ricordiamo che il Regolamento del Parlamento e del Consiglio dell'11 luglio 2007 n.864 (Roma II), applicabile dall'11 gennaio 2009, disciplina la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Per completezza, è opportuno ricordare che questo Regolamento stabilisce che "La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso".
(Parlamento UE e Consiglio UE, Regolamento 17 giugno 2008, 593: Regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I))."


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