1. Con la sentenza C-352/22,
la Corte di Giustizia si è espressa il 18 giugno 2024 sulla domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale superiore di Hamm (Oberlandesgericht Hamm),
nella quale si chiede di chiarire se la decisione di riconoscimento
dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro vincoli la
procedura di estradizione di un cittadino di un Paese terzo (A.)
condotta in un altro Stato membro destinatario della richiesta. Nello
specifico, la causa verte sul significato di due disposizioni: l’art. 9,
par. 2, dir. 2013/32/UE (c.d. direttiva procedure), relativo alle
deroghe al diritto dei richiedenti asilo a rimanere nello Stato membro
durante l’esame della domanda di protezione internazionale; e l’art. 21,
par. 1, dir. 2011/95/UE (c.d. direttiva qualifiche), inerente
all’obbligo degli Stati membri di rispettare il principio di non refoulement
diretto o indiretto in conformità dei propri obblighi internazionali,
nell’ambito dell’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. (...)
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6 ore fa
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