N. 35/2019
: 19 marzo 2019
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
La frontiera interna di
uno Stato membro sulla quale sono stati ripristinati i controlli di
frontiera non può essere equiparata ad una frontiera esterna ai sensi
della direttiva rimpatri.
(...) La Corte ritiene, quindi, che la formulazione stessa del codice frontiere Schengen osti a che una frontiera interna sulla quale sono stati ripristinati i controlli venga equiparata ad una frontiera esterna.
La Corte conclude che la deroga all’applicazione della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva rimpatri non riguarda il caso di un cittadino di un Paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna di detto Stato membro.
La Corte conclude che la deroga all’applicazione della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva rimpatri non riguarda il caso di un cittadino di un Paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna di detto Stato membro.
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N. 34/2019
: 19 marzo 2019
Aiuti di Stato
Il Tribunale annulla la
decisione della Commissione secondo cui un intervento di sostegno di un
consorzio di diritto privato a favore di uno dei suoi membri costituiva
un «aiuto concesso da uno Stato». Con l’odierna sentenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione in quanto quest’ultima ha erroneamente ritenuto che le misure a favore di Tercas presupponessero l’uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato.
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N. 33/2019
: 19 marzo 2019
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Un richiedente asilo può
essere trasferito verso lo Stato membro che sarebbe di regola competente
per il trattamento della sua domanda o che gli ha già concesso una
protezione sussidiaria, salvo che risulti che le prevedibili condizioni
di vita dei beneficiari di protezione internazionale lo esporrebbero a
una situazione di estrema deprivazione materiale, contraria al divieto
di trattamenti inumani o degradanti. Carenze nel sistema sociale dello Stato membro interessato non consentono, da sole, di pervenire alla conclusione dell’esistenza di un rischio di tali trattamenti
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