martedì 13 luglio 2010

Diritto comunitario, diritto delle assicurazioni, diritto processuale civile

fonte: Newsletter giuridica Filodiritto.com
- Diritto comunitario, diritto delle assicurazioni, diritto processuale civile:
CORTE DI GIUSTIZIA UE: ACCETTAZIONE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Interessante interpretazione della Corte di Giustizia UE in merito al Regolamento 44/2001. Nel caso di specie le norme di rilievo sono:
- Articolo 12, n. 1: «Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario».
- Articolo 24: «Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22».

Il caso. Una compagnia di assicurazione promuove un'azione nei confronti di un consumatore al fine di ottenere la condanna del medesimo al pagamento di una somma, oltre agli interessi di mora, a titolo di premio dovuto sulla base di un contratto assicurativo concluso inter partes nel 2002. Il consumatore contestava nel merito la pretesa della compagnia senza sollevare eccezione di difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito.

Secondo la Corte di Giustizia: "si deve rilevare che l'art. 24, primo periodo, del regolamento n. 44/2001 detta una regola di competenza giurisdizionale fondata sulla costituzione del convenuto per tutte le controversie in cui la competenza giurisdizionale del giudice adito non risulti da altre disposizioni del regolamento stesso. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui il giudice sia stato adito senza osservare le disposizioni del regolamento medesimo e implica che la costituzione del convenuto possa essere considerata quale accettazione tacita della competenza giurisdizionale del giudice adito e, quindi, quale proroga della competenza giurisdizionale del medesimo. L'art. 24, secondo periodo, del regolamento n. 44/2001 prevede deroghe a tale regola generale. La proroga tacita di competenza del giudice adito è esclusa nel caso in cui il convenuto sollevi eccezione di incompetenza giurisdizionale, esprimendo in tal modo la propria volontà di non accettare la competenza di detto giudice, ovvero qualora si tratti di controversie per le quali il precedente art. 22 prevede regole di competenza esclusiva".

Pertanto "il secondo periodo dell'art. 24 del regolamento n. 44/2001 non può essere inteso nel senso di consentire l'esclusione dell'applicazione della regola generale enunciata nel primo periodo dell'articolo medesimo per controversie differenti da quelle cui esso fa espresso riferimento".

La Corte di Giustizia ha tra l'altro ricordato che "secondo la giurisprudenza relativa all'art. 18 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, disposizione sostanzialmente identica all'art. 24 del regolamento n. 44/2001, nei casi non espressamente contemplati tra le deroghe previste nel secondo periodo del menzionato art. 18, trova applicazione la regola generale sulla proroga tacita di competenza giurisdizionale. La Corte, pronunciandosi nell'ambito di una controversia in cui le parti avevano concluso una convenzione attributiva di giurisdizione, ha affermato che non emergevano motivi connessi all'economia generale o agli obiettivi di detta convenzione per ritenere che sia precluso alle parti sottoporre una controversa a un giudice diverso da quello convenzionalmente stabilito (v. sentenze 24 giugno 1981, causa 150/80, Elefanten Schuh, Racc. pag. 1671, punto 10, nonché 7 marzo 1985, causa 48/84, Spitzley, Racc. pag. 787, punti 24 e 25)".

Pertanto: "L'art. 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che il giudice adito, senza che siano state rispettate le regole dettate nella sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo, deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, ove tale costituzione costituisce una proroga tacita della competenza giurisdizionale".

(Corte di Giustizia UE, Sentenza 20 maggio 2010: Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato domiciliato in un altro Stato membro - Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito - Mancata contestazione del difetto di competenza giurisdizionale e difesa nel merito - Comparizione attributiva di competenza giurisdizionale).

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