fonte: Filodiritto.com
- Diritto comunitario, diritto dei trasporti e della navigazione, diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni:
CORTE DI GIUSTIZIA UE: NEL TRASPORTO AEREO IL DANNO COMPRENDE ANCHE QUELLO MORALE
CORTE DI GIUSTIZIA UE: NEL TRASPORTO AEREO IL DANNO COMPRENDE ANCHE QUELLO MORALE
Un passeggero della compagnia aerea Clickair SA chiede il risarcimento del danno derivante dalla perdita di bagagli registrati in occasione di un trasporto aereo effettuato da Barcellona (Spagna) a Oporto (Portogallo). Il passeggero chiede un risarcimento per un importo complessivo di Euro 3200, di cui Euro 2700 corrispondono al valore dei bagagli smarriti e Euro 500 al danno morale prodotto da tale perdita. La compagnia si oppone sostenendo in particolare che la misura del risarcimento richiesto eccede il limite della responsabilità per perdita di bagagli, pari a 1000 DSP, fissato dall'art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal.
Per quanto riguarda la responsabilità dei vettori dell'Unione circa il trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli sul territorio dell'Unione, il Regolamento n. 2027/97 si limita a dare attuazione alle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal. Il giudice adito non condivide il precedente costituito dalla giurisprudenza dell'Audiencia Provincial de Barcelona, secondo cui il limite di risarcimento previsto dalla convenzione non include, congiuntamente, i danni materiali e morali e decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il limite di responsabilità di cui all'art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal comprenda tanto il danno materiale quanto il danno morale derivante dalla perdita dei bagagli».
La Corte ha risposto in senso affermativo stabilendo che "Il termine «danno» contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale".
Secondo la Corte, infatti, "i termini «préjudice» e «dommage» contemplati al capitolo III della convenzione di Montreal, nella sua versione francese, debbono essere intesi nel senso che includono tanto i danni di natura materiale quanto quelli di natura morale. Tale conclusione si trova corroborata dagli obiettivi che hanno condotto all'adozione della convenzione di Montreal", diretta a prevedere un regime di responsabilità rigorosa dei vettori aerei. "Pertanto, per quanto riguarda più precisamente i danni sopravvenuti in caso di distruzione, perdita, deterioramento di bagagli consegnati, il vettore, a tenore dell'art. 17, n. 2, della convenzione di Montreal si presume responsabile di tali danni «per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati». Siffatto regime di responsabilità rigorosa implica tuttavia, come peraltro risulta dal quinto comma del preambolo della convenzione di Montreal, che sia preservato il «giusto equilibrio degli interessi», in particolare per quanto riguarda gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri. Al fine di preservare un siffatto equilibrio, gli Stati contraenti hanno convenuto, in talune ipotesi - in particolare a tenore dell'art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli - di limitare l'obbligazione per responsabilità gravante sui vettori aerei. La limitazione del risarcimento che ne deriva va applicata «per passeggero»".
Pertanto "«il giusto equilibrio degli interessi» summenzionato richiede, nelle diverse ipotesi nelle quali il vettore è ritenuto responsabile in forza del capo III della convenzione di Montreal, l'esistenza di limiti chiari di risarcimento riferiti all'integralità del danno subito da ciascun passeggero in ciascuna delle dette ipotesi, indipendentemente dalla natura del danno causato a quest'ultimo".
(Corte di Giustizia UE, Sentenza 6 maggio 2010: Trasporti aerei - Convenzione di Montreal - Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati - Art. 22, n. 2 - Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli - Nozione di "danno" - Danni materiali e morali).

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