(...) È la conclusione a cui è pervenuto il supremo organo giudicante comunitario con la sentenza del 3 giugno Il caso di specie è relativo ad una controversia insorta tra un contribuente e la Regionalna Mitnicheska Direktsia - Plovdiv (direzione doganale regionale bulgara di Plovdiv) a seguito del rifiuto da parte dell'Amministrazione di accordare una riduzione dell'importo dell'accisa a carico del contribuente all'atto dell'importazione del veicolo. L'intervento della Corte riguarda tre questioni pregiudiziali di cui due riguardano direttamente la normativa comunitaria. In particolare:
a) l'interpretazione dell'articolo 3, n. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli di prodotti soggetti ad accisa;
b) l'interpretazione dell'articolo 110, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (...)

Nessun commento:
Posta un commento