martedì 13 luglio 2010

Corte Ue, non sempre esente da Iva la fornitura di organi e prelievi FiscoOggi

(...)È quanto hanno stabilito i togati comunitari con la sentenza del 3 giugno nel procedimento C-237/09 
La controversia è insorta tra un contribuente belga e l'Amministrazione fiscale in relazione all'assoggettamento a Iva dell'attività di trasporto, a favore di ospedali e laboratori medici, di organi e di prelievi di origine umana. 
Il contribuente, infatti, svolge, in qualità di indipendente, tale tipo di attività che il fisco belga ha assoggettato a Iva. Ritenendo però che la sua attività dovesse essere esentata da Iva, la cittadina belga ha proposto ricorso alle autorità giudiziarie competenti che hanno dato ragione all'interessata e hanno disposto i corrispondenti sgravi fiscali. 
L'amministrazione fiscale ha impugnato la decisione dei giudici di Liegi e la questione è arrivata al vaglio della cassazione belga. I magistrati hanno deciso di sospendere il procedimento per domandare alla Corte di giustizia Ue se un'attività di trasporto di organi e prelievi umani, effettuata in qualità di indipendente, a favore di ospedali e di laboratori costituisca una fornitura di organi, di sangue e di latte umani, esentata dall'imposta sul valore aggiunto in forza dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. d), della sesta direttiva Iva.

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