(fonte: la newsletter giuridica di FILODIRITTO, n° 317 del 14 dicembre 2009)
- Diritto comunitario - CORTE DI GIUSTIZIA UE: SE NON SI IDENTIFICA IL PRODUTTORE SI AGISCE VERSO IL FORNITORE
Trattando una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords (Regno Unito) in relazione ad una causa per responsabilità da prodotto, la Corte di Giustizia ha elaborato un principio di grande interesse, secondo cui:
l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore deve essere considerato «produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie.
La Corte di Giustizia ha altresì dichiarato che:
L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore» ai sensi dell’art. 3 della direttiva sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona.
Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine ivi fissato nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, che il produttore possa essere sostituito alla sua controllata ove detto giudice constati che l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore.
(Corte di Giustizia CE, Sentenza 2 dicembre 2009: Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Artt. 3 e 11 – Errore relativo alla qualificazione come “produttore” – Procedimento giudiziario – Domanda di sostituzione del produttore al convenuto iniziale – Scadenza del termine di prescrizione).
L’art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore» ai sensi dell’art. 3 della direttiva sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona.
Tuttavia, da una parte, tale art. 11 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine ivi fissato nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, che il produttore possa essere sostituito alla sua controllata ove detto giudice constati che l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore.
(Corte di Giustizia CE, Sentenza 2 dicembre 2009: Direttiva 85/374/CEE – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Artt. 3 e 11 – Errore relativo alla qualificazione come “produttore” – Procedimento giudiziario – Domanda di sostituzione del produttore al convenuto iniziale – Scadenza del termine di prescrizione).

Nessun commento:
Posta un commento