Oggi la Commissione europea ha proposto nuove norme per rendere le procedure di ritenuta alla fonte nell'UE più efficienti e sicure per gli investitori, gli intermediari finanziari (p. es. le banche) e le amministrazioni fiscali degli Stati membri. L'iniziativa, elemento fondamentale della comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo nonché del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2020 della Commissione, mira a promuovere una tassazione più equa, a lottare contro le frodi fiscali e a sostenere gli investimenti transfrontalieri nell'UE.
L'espressione "ritenuta alla fonte" si riferisce, per esempio, alla situazione in cui un investitore residente in uno Stato membro dell'UE è tenuto a pagare l'imposta sugli interessi o sui dividendi percepiti in un altro Stato membro. Ciò avviene spesso per gli investitori transfrontalieri. In questi casi, al fine di evitare la doppia imposizione, molti Stati membri dell'UE hanno firmato convenzioni in materia di doppia imposizione, che evitano che la stessa persona o società sia tassata due volte. Tali trattati consentono a un investitore transfrontaliero di presentare una richiesta di rimborso per qualsiasi imposta versata in eccesso in un altro Stato membro.
Il problema è che queste procedure di rimborso sono spesso lunghe, costose e farraginose, provocano frustrazione negli investitori e disincentivano gli investimenti transfrontalieri nell'UE e verso l'UE. Attualmente le procedure di ritenuta alla fonte applicate in ciascuno Stato membro sono molto diverse. Gli investitori devono gestire più di 450 formulari diversi in tutta l'UE, la maggior parte dei quali è disponibile solo nelle lingue nazionali. Gli scandali Cum/Ex e Cum/Cum hanno inoltre dimostrato come le procedure di rimborso possano essere utilizzate impropriamente: le perdite fiscali derivanti da tali pratiche sono state stimate a 150 miliardi di € per il periodo 2000-2020.
Le principali azioni proposte oggi agevoleranno la vita agli
investitori, agli intermediari finanziari e alle autorità fiscali
nazionali: (...)
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