N. 28/2017
: 9 marzo 2017
SERV
Gli Stati membri possono
riservare ai notai la facoltà di autenticare le firme apposte sui
documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti
reali immobiliari
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N. 27/2017
: 9 marzo 2017
Ravvicinamento delle legislazioni
La Corte dichiara che non esiste diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese
N. 24/2017
: 7 marzo 2017
DFON
Gli Stati membri non sono
tenuti, in forza del diritto dell’Unione, a concedere un visto
umanitario alle persone che intendono recarsi nel loro territorio con
l’intenzione di chiedere asilo, ma restano liberi di farlo sulla base
del rispettivo diritto nazionale
N. 22/2017
: 7 marzo 2017
Fiscalità
Il principio della parità
di trattamento non osta a che libri, giornali e riviste digitali forniti
per via elettronica siano esclusi dall’applicazione di un’aliquota IVA
ridotta
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N. 21/2017
: 2 marzo 2017
Ravvicinamento delle legislazioni
Il costo di una chiamata
verso un numero telefonico per l’accesso a un servizio di assistenza
post vendita non deve eccedere quello di una chiamata standard
N. 19/2017
: 28 febbraio 2017
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Il Tribunale dell’UE si
dichiara incompetente a conoscere dei ricorsi di tre richiedenti asilo
avverso la dichiarazione UE-Turchia diretta a risolvere la crisi
migratoria.
Di conseguenza, il Tribunale rileva che né il Consiglio europeo né alcun’altra istituzione dell’Unione ha deciso di concludere un accordo con il governo turco in merito alla crisi migratoria. In mancanza di un atto di un’istituzione dell’Unione di cui possa sindacare la legittimità ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale si dichiara incompetente a conoscere dei ricorsi dei tre richiedenti asilo.
Ad abundantiam, alla luce del riferimento, contenuto nella «dichiarazione UE-Turchia», al fatto che «l’[Unione] e la [Repubblica di] Turchia avevano concordato punti di azione complementari», il Tribunale considera che, anche supponendo che un accordo internazionale possa essere stato concluso informalmente nel corso della riunione del 18 marzo 2016, circostanza che, nel caso di specie, è stata negata dal Consiglio europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea, tale accordo sarebbe stato fatto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione e dal Primo ministro turco.
Orbene, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo internazionale concluso dagli Stati membri.
Ad abundantiam, alla luce del riferimento, contenuto nella «dichiarazione UE-Turchia», al fatto che «l’[Unione] e la [Repubblica di] Turchia avevano concordato punti di azione complementari», il Tribunale considera che, anche supponendo che un accordo internazionale possa essere stato concluso informalmente nel corso della riunione del 18 marzo 2016, circostanza che, nel caso di specie, è stata negata dal Consiglio europeo, dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea, tale accordo sarebbe stato fatto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione e dal Primo ministro turco.
Orbene, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo internazionale concluso dagli Stati membri.
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