La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che è incompatibile con il diritto europeo la normativa nazionale che preveda una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica, consentita al solo scopo di contrastare gravi forme di criminalità, a condizione che tale conservazione sia limitata allo stretto necessario e sia garantito il controllo preventivo da parte di un’autorità indipendente e la conservazione dei dati sul territorio dell’Unione.
Con la sentenza “Digital Rights Ireland” del 2014, la Corte di Giustizia dichiarava invalida la direttiva sulla
conservazione dei dati (direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, che modifica la direttiva 2002/58/CE), per aver questa previsto un obbligo generale di conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione, non limitata allo stretto necessario, valutando come illegittima l’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. (...)
conservazione dei dati (direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, che modifica la direttiva 2002/58/CE), per aver questa previsto un obbligo generale di conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione, non limitata allo stretto necessario, valutando come illegittima l’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. (...)
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