Un altro passo avanti nel percorso: la Corte costituzionale rinvia alla Corte di Giustizia in un giudizio in via incidentale, di Luciana Pesole (17-12-2013)
(...) Il cambiamento indotto dall’ordinanza n.207 del 2013, quindi, dovrebbe consistere in questo:se prima il rinvio pregiudiziale spettava ai giudici con riferimento a tutto il diritto comunitario, sia dotato di effetti diretti, sia privo di tali effetti, con la conseguenza che anche quest’ultimo poteva divenire direttamente utilizzabile dal giudice mediante l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia resa in sede pregiudiziale, adesso, di fronte al diritto comunitario non direttamente applicabile, è la Corte costituzionale a rivolgersi alla Corte di giustizia e a risolvere gli eventuali problemi di incompatibilità con il diritto interno.
Il mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice, in relazione a norme comunitarie prive di effetti diretti, pertanto, non dovrebbe più determinare la declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale o la restituzione degli atti al giudice a quo (secondo lo schema che si è in precedenza evidenziato), ma dovrebbe condurre alla prospettazione del rinvio da parte della stessa Corte costituzionale.
Se si confermerà il nuovo orientamento, di fronte al diritto comunitario non dotato di effetti diretti il compito di rapportarsi con la Corte di giustizia non dovrebbe ricadere sul giudice del processo principale, ma sulla Corte
costituzionale, chiamata quindi in prima persona ad interloquire con la Corte di giustizia, per risolvere poi la questione di costituzionalità sulla base di quanto stabilito da quest’ultima.
La ratio sottesa all’ordinanza n.207 è quella per cui il compito di rinviare alla Corte di giustizia ricade su chi è competente nel caso di specie a risolvere le incompatibilità tra i due ordinamenti: la Corte costituzionale se la normativa comunitaria in questione è priva di effetti diretti, il giudice se trattasi di normativa comunitaria applicabile direttamente (vale a dire senza passare per la prospettazione della questione di legittimità costituzionale, secondo il consolidato principio affermato dalla sentenza n.170 del 1984).
Questo volendo individuare uno spartiacque (tendenziale) tra compiti della Corte e compiti dei giudici in materia di rinvio pregiudiziale. (...)


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