Caso Mastercard. Il Tribunale UE conferma la contrarietà alle norme UE sulla concorrenza.
Le Commissioni Interbancarie Multilaterali (CMI) applicate da MasterCard producono una restrizione della concorrenza e, poiché non migliorano l’efficienza del sistema di pagamento, sono da vietare.
Lo aveva già affermato la Commissione europea nel 2007 e il 24 maggio 2012 arriva la conferma del Tribunale dell’Ue che respinge il ricorso di MasterCard. Le CMI corrispondono ad una spesa addebitata su ogni pagamento effettuato presso un esercizio commerciale. La Commissione ha riscontrato che la CMI imposta da MasterCard su ogni pagamento, aumenta i costi di accettazione delle carte da parte dei dettaglianti senza produrre efficienze comprovate.
La decisione della Commissione europea: la Commissione era giunta alla conclusione che le Cmi producessero l'effetto di fissare una soglia minima per le spese fatturate ai negozianti, costituendo una restrizione della concorrenza sui prezzi, a loro discapito. Ragion per cui è stato ingiunto a MasterCard e alle società che la rappresentano (MasterCard Inc. e sue controllate MasterCard Europe e MasterCard International Inc.), di porre termine all'infrazione abolendo formalmente le Cmi entro sei mesi. L'eventuale inottemperanza sarebbe stata punita con un’ammenda pari al 3,5% del fatturato mondiale consolidato giornaliero. La decisione della Commissione riguardava unicamente le CMI applicabili all’interno dello Spazio economico europeo o della zona Euro, in mancanza di commissioni interbancarie stabilite in modo bilaterale tra istituti finanziari o fissate collettivamente a livello nazionale. Le società che rappresentano la MasterCard hanno adito il Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione e diversi istituti finanziari sono intervenuti a loro sostegno.
La motivazione del Tribunale: per il tribunale, le CMI non sono necessarie al funzionamento del sistema di pagamento MasterCard. Infatti, è improbabile che, in mancanza delle Cmi, una porzione significativa delle banche, cessi o riduca in modo rilevante la sua attività o anche modifichi le condizioni di emissione, al punto da spingere i titolari a privilegiare altre carte di pagamento. Il Tribunale ha respinto anche l’argomento del contributo del sistema MasterCard al progresso tecnico ed economico, rilevando, tra l'altro, che i metodi per fissare l'importo delle CMI tendevano, da un lato, a sopravvalutare i costi sostenuti dagli istituti finanziari in occasione dell'emissione di carte di
pagamento e, dall'altro, a valutare in modo inadeguato i vantaggi che gli esercenti traggono da tale modalità di pagamento. Per queste ragioni, la Commissione ha ben agito esaminandone gli effetti sulla concorrenza in modo autonomo, e concludendo che, in assenza delle Cmi, gli esercenti sarebbero in grado di esercitare una maggiore pressione concorrenziale sull'importo delle spese loro fatturate.
Bocciato il coordinamento tra banche: il tribunale ha anche rilevato l'esistenza di una comunione di interessi, tra l’organizzazione di pagamento MasterCard e gli istituti finanziari, mirante alla fissazione di commissioni elevate. Nonostante i cambiamenti avvenuti in seguito alla quotazione in borsa, l'organizzazione di pagamento MasterCard continua ad essere riconducibile ad una forma istituzionalizzata di coordinamento fra istituti finanziari partecipanti. Pertanto, la Commissione poteva legittimamente continuare a qualificare le CMI alla stregua di decisioni di associazione di imprese.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=caso%2Bmastercard%2B&docid=123081&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2123256#ctx1
Lo aveva già affermato la Commissione europea nel 2007 e il 24 maggio 2012 arriva la conferma del Tribunale dell’Ue che respinge il ricorso di MasterCard. Le CMI corrispondono ad una spesa addebitata su ogni pagamento effettuato presso un esercizio commerciale. La Commissione ha riscontrato che la CMI imposta da MasterCard su ogni pagamento, aumenta i costi di accettazione delle carte da parte dei dettaglianti senza produrre efficienze comprovate.
La decisione della Commissione europea: la Commissione era giunta alla conclusione che le Cmi producessero l'effetto di fissare una soglia minima per le spese fatturate ai negozianti, costituendo una restrizione della concorrenza sui prezzi, a loro discapito. Ragion per cui è stato ingiunto a MasterCard e alle società che la rappresentano (MasterCard Inc. e sue controllate MasterCard Europe e MasterCard International Inc.), di porre termine all'infrazione abolendo formalmente le Cmi entro sei mesi. L'eventuale inottemperanza sarebbe stata punita con un’ammenda pari al 3,5% del fatturato mondiale consolidato giornaliero. La decisione della Commissione riguardava unicamente le CMI applicabili all’interno dello Spazio economico europeo o della zona Euro, in mancanza di commissioni interbancarie stabilite in modo bilaterale tra istituti finanziari o fissate collettivamente a livello nazionale. Le società che rappresentano la MasterCard hanno adito il Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione e diversi istituti finanziari sono intervenuti a loro sostegno.
La motivazione del Tribunale: per il tribunale, le CMI non sono necessarie al funzionamento del sistema di pagamento MasterCard. Infatti, è improbabile che, in mancanza delle Cmi, una porzione significativa delle banche, cessi o riduca in modo rilevante la sua attività o anche modifichi le condizioni di emissione, al punto da spingere i titolari a privilegiare altre carte di pagamento. Il Tribunale ha respinto anche l’argomento del contributo del sistema MasterCard al progresso tecnico ed economico, rilevando, tra l'altro, che i metodi per fissare l'importo delle CMI tendevano, da un lato, a sopravvalutare i costi sostenuti dagli istituti finanziari in occasione dell'emissione di carte di
pagamento e, dall'altro, a valutare in modo inadeguato i vantaggi che gli esercenti traggono da tale modalità di pagamento. Per queste ragioni, la Commissione ha ben agito esaminandone gli effetti sulla concorrenza in modo autonomo, e concludendo che, in assenza delle Cmi, gli esercenti sarebbero in grado di esercitare una maggiore pressione concorrenziale sull'importo delle spese loro fatturate.
Bocciato il coordinamento tra banche: il tribunale ha anche rilevato l'esistenza di una comunione di interessi, tra l’organizzazione di pagamento MasterCard e gli istituti finanziari, mirante alla fissazione di commissioni elevate. Nonostante i cambiamenti avvenuti in seguito alla quotazione in borsa, l'organizzazione di pagamento MasterCard continua ad essere riconducibile ad una forma istituzionalizzata di coordinamento fra istituti finanziari partecipanti. Pertanto, la Commissione poteva legittimamente continuare a qualificare le CMI alla stregua di decisioni di associazione di imprese.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=caso%2Bmastercard%2B&docid=123081&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2123256#ctx1


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