martedì 20 aprile 2010

- Diritto comunitario, diritto dei consumatori, diritto commerciale, diritto delle nuove tecnologie: CORTE DI GIUSTIZIA UE: IL RECESSO COMPORTA LA RESTITUZIONE ANCHE DELLE SPESE DI CONSEGNA

- Diritto comunitario, diritto dei consumatori, diritto commerciale, diritto delle nuove tecnologie:
CORTE DI GIUSTIZIA UE:
IL RECESSO COMPORTA LA RESTITUZIONE ANCHE DELLE SPESE DI CONSEGNA

Sentenza di grande interesse specie per coloro che si occupano di commercio elettronico (e pertanto di contratti a distanza). Secondo la Corte di Giustizia UE: L’art. 6, nn. 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell’ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.

In sostanza la Corte ha confermato quanto richiesto dall'Avvocato Generale con le conclusioni del 28 gennaio 2010, rilevando che "Qualora le spese di spedizione dovessero parimenti essere addebitate al consumatore, siffatto addebito, che sarebbe necessariamente tale da scoraggiare quest’ultimo dall’esercizio del suo diritto di recesso, sarebbe in contrasto con lo scopo stesso dell’art. 6 della direttiva ... Inoltre, un siffatto addebito sarebbe atto a rimettere in discussione l’equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti nei contratti conclusi a distanza, accollando al consumatore tutte le spese connesse al trasporto dei beni. Peraltro, il fatto che il consumatore sia stato informato dell’importo delle spese di consegna prima della conclusione del contratto non può ridurre il carattere dissuasivo che avrebbe l’addebito di tali spese al consumatore sull’esercizio da parte di quest’ultimo del suo diritto di recesso".

Ricordiamo che in Italia, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria, l’articolo 67 comma 4 del Codice del consumo prevede che: “Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato”. Mentre il comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che “Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto”.

La proposta per una Direttiva sui diritti dei consumatori, diretta ad unificare diverse disposizioni precedenti e a garantire l’armonizzazione in tutto il mercato comunitario della tutela offerta ai consumatori, stabilisce, significativamente, quanto segue:
Articolo 16 Obblighi del commerciante nel caso di recesso
1. Il commerciante rimborsa qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore entro trenta giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di recesso.
2. Per i contratti di vendita il commerciante può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto o ritirato tutti i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver restituito i beni, qualunque intervenga per prima.

(Corte di Giustizia UE, Sentenza 15 aprile 2010: Direttiva 97/7/CE – Tutela dei consumatori – Contratti conclusi a distanza – Diritto di recesso – Addebito al consumatore delle spese di consegna dei beni).

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