martedì 26 gennaio 2010

Segnalazione da Filodiritto,com

fonte: newsletter giuridica Filodiritto.com


- Diritto fallimentare:
CORTE DI GIUSTIZIA UE:
PROCEDURE FALLIMENTARI CON EFFETTI IN TUTTI GLI STATI

La Corte di Giustizia UE ribadisce l'importanza di garantire l'applicazione armonizzata delle disposizioni di diritto comunitario, nel caso di specie di quelle stabilite dal Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 12 aprile 2005, n. 603.


In particolare, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono le seguenti:


«1) Se, in considerazione degli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 del regolamento (...), cioè alla luce della normativa concernente la competenza internazionale dei giudici dello Stato di apertura della procedura di insolvenza, la legge applicabile a tale procedura nonché i presupposti e gli effetti del riconoscimento della procedura di insolvenza, gli organi dell’amministrazione di uno Stato membro abbiano il diritto di procedere al pignoramento di fondi depositati sul conto bancario di un operatore economico in seguito all’apertura in un altro Stato membro di una procedura di insolvenza a suo carico (applicazione del cosiddetto sequestro dei beni), in contrasto con la legge nazionale dello Stato di apertura del procedimento (art. 4 del regolamento [...]), in una situazione in cui non sussistono i presupposti per un’applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento.


2) Se, alla luce dell’art. 25, nn. 1 e segg., del regolamento (...), gli organi dell’amministrazione di uno Stato membro, nel quale non è stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, ma che è soggetto ad un obbligo di riconoscimento ai sensi dell’art. 16 del citato regolamento, possano rifiutare di riconoscere, ex artt. 31-51 della Convenzione di Bruxelles (...), le decisioni dello Stato di apertura concernenti lo svolgimento e la chiusura di una procedura di insolvenza, richiamandosi a normative nazionali».


Secondo la Corte: "
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, segnatamente gli artt. 3, 4, 16, 17 e 25 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella oggetto del procedimento a quo, successivamente all’apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro, in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, sono tenute, fatti salvi i motivi di rifiuto fondati sugli artt. 25, n. 3, e 26 del medesimo regolamento, a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza, e non hanno quindi il diritto di ordinare, applicando la legislazione di quest’altro Stato membro, provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati nel territorio di quest’ultimo Stato, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura e non siano soddisfatti i presupposti cui è subordinata l’applicazione degli artt. 5 e 10 del citato regolamento".

(
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza 21 gennaio 2010: Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Rifiuto di riconoscimento, da parte di uno Stato membro, della decisione di aprire una procedura di insolvenza adottata dal giudice competente di un altro Stato membro nonché delle decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di tale procedura

Nessun commento:

Inno alla Gioia online

EUVideoUE

WebRadioScout Player

3B Meteo è qui