lunedì 18 gennaio 2010

- Diritto comunitario, diritto della pubblicità e della concorrenza: CORTE DI GIUSTIZIA UE: SUBORDINARE LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO ALL'ACQUISTO NON È DI PER SÈ VIETATO


- Diritto comunitario, diritto della pubblicità e della concorrenza:
CORTE DI GIUSTIZIA UE:
SUBORDINARE LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO ALL'ACQUISTO NON È DI PER SÈ VIETATO

La Corte di Giustizia si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra una associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale e una società tedesca di vendita al dettaglio, in merito ad una pratica commerciale di quest’ultima considerata sleale dalla Wettbewerbszentrale. In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno ed interessa non solo l'ordinamento della Germania ma gran parte degli ordinamenti dei Paesi dell'Unione Europea.

La Corte di Giustizia ha stabilito che la citata direttiva 2005/29 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che prevede un divieto in via di principio, a prescindere dalle circostanze della singola fattispecie, delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio.

La Corte si è limitata a rilevare che:
- la direttiva 2005/29 prevede al suo allegato I un elenco esaustivo di 31 pratiche commerciali che sono considerate sleali «in ogni caso». Di conseguenza, come espressamente precisato dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva, si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli 5-9 della direttiva 2005/29;
- è pacifico che le pratiche che collegano l’acquisto di merci o servizi alla partecipazione dei consumatori ad un gioco o ad un concorso, non sono contemplate dall’allegato I di tale direttiva che elenca tassativamente le sole pratiche che possono essere vietate senza essere esaminate caso per caso.

Pertanto, "è giocoforza rilevare che, nell’introdurre un divieto assoluto delle pratiche che subordinano la partecipazione dei consumatori ad un gioco o ad un concorso all’acquisto di merci o di servizi, un normativa nazionale come quella oggetto della causa principale non soddisfa i requisiti posti dalla direttiva 2005/29".

(Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza 14 gennaio 2010: Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale in forza della quale è in via di principio vietata una pratica commerciale che subordina la participazione dei consumatori ad un gioco a premi all’acquisto di una merce o di un servizio).

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