lunedì 21 dicembre 2009

fonte: newsletter di Filodiritto.com


- Diritto comunitario, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto processuale civile:
CORTE DI GIUSTIZIA UE: COMPETENZA IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO

Secondo la Corte di Giustizia: L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, i termini «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» designano il luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato. Ricordiamo che l'art. 5 del regolamento dispone che: "La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (.) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire".

La Corte ha ricordato che "poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce ormai, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione, l'interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti. Orbene, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 rilevanti nella presente causa riflettono la stessa sistematica delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e sono, oltretutto, redatte in termini quasi identici. Alla luce di una siffatta equivalenza, si deve garantire, in conformità al diciannovesimo 'considerando' del regolamento n. 44/2001, la continuità nell'interpretazione di tali due atti. Si deve quindi rammentare che la Corte ha già rilevato, nell'interpretare l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, che il sistema delle attribuzioni di competenze di diritto comune, di cui al titolo II di tale Convenzione, è fondato sul principio, sancito dall'art. 2, primo comma, della stessa, in forza del quale le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato".

E ancora: "la regola di competenza speciale enunciata all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a quest'ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale. ... il luogo in cui si è prodotto il danno non può essere confuso con quello in cui si è verificato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso, trattandosi in questo caso, infatti, del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno. Al contrario, il luogo in cui «il danno si è concretato» è quello in cui il fatto generatore esplica i suoi effetti dannosi, vale a dire quello in cui il danno cagionato dal prodotto difettoso si manifesta concretamente. ... deve rammentarsi che la giurisprudenza distingue chiaramente tra il danno e il fatto da cui tale danno trae la propria origine, stabilendo in proposito che una responsabilità in materia di delitti o quasi-delitti può esistere solo a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra tali due elementi".

(Corte di Giustizia, Sezione Prima, Sentenza 16 luglio 2009: Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto").

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