Oggi, la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su diverse nuove leggi che fanno parte del cosiddetto pacchetto legislativo «Omnibus IV». L'accordo provvisorio riguarda la legislazione sulle piccole e medie imprese, nonché sulla digitalizzazione e sulle specifiche comuni.
Obiettivi della nuova legislazione
Le nuove leggi sulla digitalizzazione e sulle specifiche comuni mirano a digitalizzare i requisiti fisici esistenti applicando il principio del «digitale di default» e introducono una procedura che consente alla Commissione di elaborare specifiche comuni in diversi atti giuridici.
Inoltre, un'altra nuova direttiva e un nuovo regolamento mirano a estendere alcune misure di mitigazione e di sostegno disponibili per le piccole e medie imprese (PMI) alle imprese che hanno superato la definizione di PMI, le cosiddette piccole imprese a media capitalizzazione (SMC). Si ritiene che queste imprese svolgano un ruolo fondamentale nell’economia dell’UE, fornendo il 6% dell’occupazione complessiva, e siano fortemente presenti in settori chiave per la competitività dell’UE, quali l’elettronica, l’aerospaziale e la difesa, l’energia, le industrie ad alta intensità energetica e la sanità.
La definizione di una nuova categoria di piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbe contribuire a:
evitare un brusco cambiamento e consentire una transizione graduale delle PMI verso le SMC consentire alle SMC di mantenere lo stesso contesto favorevole di cui godevano quando erano PMI offrire migliori incentivi alle PMI per la loro crescita
Le nuove leggi modificano 20 atti legislativi dell'UE in materia di prodotti nell'ambito delle norme del mercato unico sulla digitalizzazione e sulle specifiche comuni. Esse fanno seguito a una strategia più ampia volta a dare priorità ai formati digitali con l'obiettivo di eliminare i requisiti cartacei nella legislazione sui prodotti.
In particolare, la nuova legislazione prevede la digitalizzazione della dichiarazione di conformità UE, nonché gli scambi tra le autorità nazionali competenti e gli operatori economici.
Le nuove leggi sulla digitalizzazione e sulle specifiche comuni mirano a digitalizzare i requisiti fisici esistenti applicando il principio del «digitale di default» e introducono una procedura che consente alla Commissione di elaborare specifiche comuni in diversi atti giuridici.
Inoltre, un'altra nuova direttiva e un nuovo regolamento mirano a estendere alcune misure di mitigazione e di sostegno disponibili per le piccole e medie imprese (PMI) alle imprese che hanno superato la definizione di PMI, le cosiddette piccole imprese a media capitalizzazione (SMC). Si ritiene che queste imprese svolgano un ruolo fondamentale nell’economia dell’UE, fornendo il 6% dell’occupazione complessiva, e siano fortemente presenti in settori chiave per la competitività dell’UE, quali l’elettronica, l’aerospaziale e la difesa, l’energia, le industrie ad alta intensità energetica e la sanità.
La definizione di una nuova categoria di piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbe contribuire a:
evitare un brusco cambiamento e consentire una transizione graduale delle PMI verso le SMC consentire alle SMC di mantenere lo stesso contesto favorevole di cui godevano quando erano PMI offrire migliori incentivi alle PMI per la loro crescita
Le nuove leggi modificano 20 atti legislativi dell'UE in materia di prodotti nell'ambito delle norme del mercato unico sulla digitalizzazione e sulle specifiche comuni. Esse fanno seguito a una strategia più ampia volta a dare priorità ai formati digitali con l'obiettivo di eliminare i requisiti cartacei nella legislazione sui prodotti.
In particolare, la nuova legislazione prevede la digitalizzazione della dichiarazione di conformità UE, nonché gli scambi tra le autorità nazionali competenti e gli operatori economici.
Le nuove leggi offrono inoltre ai fabbricanti la possibilità di fornire agli utenti le istruzioni per l'uso in formato digitale anziché cartaceo.
Inoltre, la nuova legislazione introduce soluzioni alternative per dimostrare la conformità di un prodotto alle norme dell'UE tramite una «specifica comune» anziché norme armonizzate in alcune situazioni eccezionali.
Ciò offrirà maggiore certezza giuridica, ridurrà i costi e aumenterà la competitività.
Accordo provvisorio sulla digitalizzazione e sulle specifiche comuni
Per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni, i colegislatori hanno sostanzialmente mantenuto l’orientamento della proposta della Commissione, modificando tuttavia diversi elementi tecnici specifici dei rispettivi atti legislativi.
L’accordo provvisorio introduce ulteriori chiarimenti in merito all’accesso alle informazioni disponibili in formato digitale e al «contatto digitale» di un’impresa.
Il testo garantisce inoltre che, nei casi in cui sussista il rischio di gravi danni per i consumatori, le informazioni di sicurezza siano sempre disponibili in formato cartaceo. I colegislatori hanno allineato i testi sulle specifiche comuni all’approccio concordato lo scorso anno nel regolamento sulla «sicurezza dei giocattoli» (articolo 14), conferendo alla Commissione ulteriori poteri in alcune situazioni eccezionali.
L'accordo provvisorio chiarisce che le specifiche comuni dovrebbero servire solo come opzione di ripiego quando le norme armonizzate non sono disponibili o sono insufficienti, promuovendo così la coerenza nell'ambito dell'acquis dell'UE.
Infine, i colegislatori hanno prorogato il termine di recepimento della direttiva a 24 mesi per dare agli Stati membri tempo sufficiente per attuare le modifiche.
Per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni, i colegislatori hanno sostanzialmente mantenuto l’orientamento della proposta della Commissione, modificando tuttavia diversi elementi tecnici specifici dei rispettivi atti legislativi.
L’accordo provvisorio introduce ulteriori chiarimenti in merito all’accesso alle informazioni disponibili in formato digitale e al «contatto digitale» di un’impresa.
Il testo garantisce inoltre che, nei casi in cui sussista il rischio di gravi danni per i consumatori, le informazioni di sicurezza siano sempre disponibili in formato cartaceo. I colegislatori hanno allineato i testi sulle specifiche comuni all’approccio concordato lo scorso anno nel regolamento sulla «sicurezza dei giocattoli» (articolo 14), conferendo alla Commissione ulteriori poteri in alcune situazioni eccezionali.
L'accordo provvisorio chiarisce che le specifiche comuni dovrebbero servire solo come opzione di ripiego quando le norme armonizzate non sono disponibili o sono insufficienti, promuovendo così la coerenza nell'ambito dell'acquis dell'UE.
Infine, i colegislatori hanno prorogato il termine di recepimento della direttiva a 24 mesi per dare agli Stati membri tempo sufficiente per attuare le modifiche.
Prossimi passi
L'accordo provvisorio deve ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di essere sottoposto a revisione giuridica e linguistica in vista dell'adozione formale degli atti da parte dei colegislatori in una fase successiva. (...)
L'accordo provvisorio deve ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di essere sottoposto a revisione giuridica e linguistica in vista dell'adozione formale degli atti da parte dei colegislatori in una fase successiva. (...)

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