Uno Stato membro può, a talune condizioni, vietare la trasmissione in esclusiva dell’insieme degli incontri del campionato del mondo e d’Europa di calcio su unatelevisione a pagamento, al fine di assicurare la possibilità per il proprio pubblico di seguire questi eventi su una televisione ad accesso libero.
Allorché queste competizioni sono, nella loro integralità, di particolare rilevanza per la società,questa restrizione della libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento è giustificata dal dirittoall’informazione e dalla necessità di assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni televisive di questi eventi. (...)


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