giovedì 23 gennaio 2020

Giurisprudenza della Corte di Giustizia

N. 6/2020 : 22 gennaio 2020
Diritto delle istituzioni
La Corte conferma il diritto di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali.
Un’opposizione all’accesso deve fornire spiegazioni circa la natura, l’oggetto e la portata dei dati la
cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali.
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N. 5/2020 : 22 gennaio 2020
Concorrenza
L’avvocato generale Kokott propone alla Corte di dichiarare che un accordo di composizione amichevole di una controversia fra il titolare di un brevetto farmaceutico e un produttore di medicinali generici può essere contrario al diritto della concorrenza dell’Unione europea.
Infatti, un simile accordo può essere considerato una restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto, nonché un abuso di posizione dominante.
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N. 4/2020 : 15 gennaio 2020
Principi del diritto comunitario
Secondo l’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, i mezzi e i metodi della lotta contro il terrorismo devono rispettare i requisiti dello Stato di diritto.
lotta contro il terrorismo devono rispettare i requisiti dello Stato di diritto
La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche si applica, in linea di principio,quando i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono obbligati per legge a conservare i dati dei propri abbonati e a consentire alle autorità pubbliche di accedervi, indipendentemente dal fatto che tali obblighi siano imposti per motivi di sicurezza nazionale.
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N. 3/2020 : 14 gennaio 2020
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
L’avvocato generale Szpunar propone alla Corte di dichiarare che le vittime del naufragio di una nave battente bandiera panamense possono rivolgersi ai giudici italiani per un’azione di responsabilità contro gli enti italiani che hanno classificato e certificato tale nave.
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N. 2/2020 : 14 gennaio 2020
Libera circolazione dei capitali
AG Campos Sánchez-Bordona: le restrizioni imposte dall’Ungheria al finanziamento delle organizzazioni civili dall’estero non sono compatibili con il diritto dell’Unione.
Tali restrizioni violano il principio della libera circolazione dei capitali e vari diritti fondamentali.
In tali circostanze, l’avvocato generale propone alla Corte di dichiarare che la normativa ungherese controversa limita indebitamente la libera circolazione dei capitali, in quanto contiene disposizioni che comportano un’ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali e alla libertà di associazione tutelati dalla Carta. 
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N. 1/2020 : 13 gennaio 2020
Impegno solenne della Presidente e dei Membri della Commissione europea dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

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