domenica 15 aprile 2018

La Commissione europea interviene per vietare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare

Phil Hogan © EU
12/04/2018 - Business, taxation and competition / Food, farming and fisheries
The Commission is targeting the most damaging unfair trade practices to grant farmers and small and medium sized businesses greater certainty and less need to manage risks over which they have little or no control.
  • Questions and answers
  • Commission proposal against unfair trading practices in the food supply chain
  • Collegamento al testo in Italiano (... Le pratiche commerciali sleali da vietare sono i pagamenti tardivi per i prodotti alimentari deperibili, la cancellazione degli ordini all'ultimo minuto, le modifiche unilaterali o retroattive ai contratti e l'obbligo imposto al fornitore di pagare per gli sprechi. Altre pratiche saranno autorizzate solo se soggette a un accordo iniziale tra le parti chiaro e privo di ambiguità: l'acquirente restituisce a un fornitore i prodotti alimentari invenduti; l'acquirente impone al fornitore un pagamento per garantire o mantenere un accordo di fornitura relativo a prodotti alimentari; il fornitore è tenuto a sostenere i costi legati alla promozione o al marketing dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente.La proposta della Commissione impone agli Stati membri di designare un'autorità pubblica responsabile di garantire l'applicazione delle nuove norme. In caso di accertata violazione, l'organo responsabile sarà competente per imporre una sanzione proporzionata e dissuasiva. Tale autorità avrà la facoltà di avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia. In tal caso, le parti che presentano la denuncia sono autorizzate a richiedere la riservatezza e l'anonimato al fine di proteggere la loro posizione nei confronti del partner commerciale. La Commissione istituirà un meccanismo di coordinamento fra le autorità incaricate di garantire l'applicazione delle norme per consentire lo scambio di migliori prassi.
    Le misure proposte integrano quelle esistenti negli Stati membri e il codice di condotta volontario della Supply Chain Initiative. Gli Stati membri possono adottare le ulteriori misure ritenute utili. (...))

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